Viaggi al tempo del Coronavirus
Viaggiare in Italia e nel Mondo a distanza di 1 anno dall’inizio della Pandemia
18 Febbraio 2021
Ad 1 anno dalla dichiarazione da pare dell’Oms della pandemia si può davvero partire? E in quali paesi si può andare?
L’emergenza Covid-19 causa molte limitazioni negli spostamenti in Italia e all’estero.
La situazione è in continua evoluzione, e quindi è bene sempre rivolgersi alla propria agenzia viaggi o consultare il sito www.viaggiaresicuri.it .
Sicuramente l’anno scorso di questi tempi con l’inizio della pandemia non sembrava che si potesse arrivare ad un disastro simile. Si è stati chiusi praticamente per 2 mesi dall’11 marzo 2020 e noi agenzie viaggio abbiamo potuto riaprire verso fine maggio ma senza certezze cosi in balia degli eventi.
Le vacanze estive sono partite ma sempre con tante domande, con attesa dei protocolli nelle strutture alberghiere, nei mezzo di trasporto, che nessuno poteva mai conoscere perché la situazione ha trovato tutti impreparati.
Ahimè tutto il mondo non ha saputo forse affrontare !
Ma oggi nonostante i continui Dpcm in Italia, le continue restrizioni, noi agenti viaggio siamo più preparati e sicuramente sappiamo affrontare con consapevolezza, coraggio , questo tragico momento e siamo certi che il turismo di prossimità sarà protagonista anche per questo 2021…. !
VIAGGI E SPOSTAMENTI IN ITALIA
Norme per le Aree Arancioni:
– Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio Comune, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.
– Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con meno di 5mila abitanti, entro 30 chilometri dal confine del Comune, ma mai verso un capoluogo di provincia.
– È possibile accogliere due ospiti adulti fuori dal proprio nucleo convivente, una volta al giorno: “lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.
Norme per le Aree Rosse:
– Vietati gli spostamenti all’interno del proprio Comune, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.
– Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con meno di 5mila abitanti, entro 30 chilometri dal confine del Comune, ma mai verso un capoluogo di provincia.
- È possibile accogliere due ospiti adulti fuori dal proprio nucleo convivente, una volta al giorno: “lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.
Classificazione Regioni e Province autonome
aggiornamento al 16 febbraio
La classificazione avviene attraverso Decreti legge o Ordinanze del Ministro della Salute, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia.
Area Rossa
Nessuna Regione
Area Arancione
Abruzzo
Liguria
PA Bolzano
PA Trento
Toscana
Umbria
Area Gialla
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Valle Aosta
Veneto
Area Bianca
Nessuna Regione
– Ricordiamo che per giustificare i movimenti è stata approntata una specifica autodichiarazione.
– Si può sempre – anche spostandosi tra regioni – rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. La “abitazione” è considerata il posto in cui si vive “con una certa continuità e stabilità”: quindi le persone che vivono abitualmente nella stessa casa possono ricongiungersi.
Secondo il DPCM 14 gennaio, n vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, sono liberamente consentiti, in base alla normativa italiana gli spostamenti per qualsiasi ragione VERSO i seguenti Stati fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale:
- Elenco A – Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- Elenco B – Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all’ Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2
- Elenco C – Austria (con limitazioni specifiche), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
- Elenco D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2
- Elenco E – Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
Regole specifiche per chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Al DPCM 14 gennaio 2021 hanno fatto seguito, modificando e integrando la disciplina degli spostamenti da/per l’estero, le ordinanze del Ministro della Salute. In particolare per i seguenti Paesi:
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
L’Ordinanza 9 gennaio 2021ha previsto restrizioni agli ingressi per coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. - Brasile
L’Ordinanza 13 febbraio 2021 dispone fino al 5 marzo 2021 il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia. - Austria
L’Ordinanza 13 febbraio 2021 dispone fino al 5 marzo 2021 limitazioni all’ingresso e il transito nel territorio italiano, per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria.
VIAGGI NEL MONDO
Informazioni sempre aggiornate sono trovabili sul sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it), che consigliamo caldamente di consultare prima di mettersi in viaggio. Si può anche utilizzare il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri.
1. Paesi della “Lista D”:
Verso questi Paesi:
– Ruanda
– Giappone, Repubblica di Corea, Singapore, Thailandia
– Australia, Nuova Zelanda
secondo il DPCM del 3 dicembre sono consentiti gli spostamenti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’apposita dichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco D; i casi di eccezione sono riportati sotto, nel paragrafo dedicato.
Attenzione, però! La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi non esclude però che questi Paesi possano porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su Viaggiare Sicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
2. Paesi della “Lista E”
In tutti gli altri Paesi del mondo (quindi: Regno Unito + tutti i Paesi extra UE, extra Schengen e extra lista D), almeno fino al 15 gennaio i viaggi potranno essere effettuati soltanto per motivi di lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio, residenza o abitazione e per motivi di studio. Quindi, come esplicita il sito Viaggiare Sicuri: NON SONO CONSENTITI VIAGGI PER TURISMO in tutti questi Paesi fino al prossimo Decreto.
Il Ministro della Salute, con Ordinanza 16 gennaio 2021, in vigore fino almeno al 31 gennaio 2021, ha disposto la sospensione del traffico aereo dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Al momento, non sono previste eccezioni.
INGRESSI IN ITALIA
In generale: il DPCM 14 gennaio, valido fino al 5 marzo, prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web. Si può anche utilizzare il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri.
***Chi può entrare liberamente in Italia, senza specificare il motivo del viaggio ma con l’OBBLIGO DI TAMPONE PREVENTIVO/DI QUARANTENA DI 14 GIORNI?
1. I cittadini provenienti dai Paesi dell’Unione Europea/Schengen (elenco C);
2. I cittadini provenienti da 8 Paesi extraeuropei; chi è cittadino UE/Schengen; chi ha relazione affettiva in Italia.
1. Nello specifico, per i cittadini provenienti dai Paesi dell’Unione Europea/Schengen (elenco C):
– INGRESSI IN ITALIA DAI PAESI DELL’ELENCO C
Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
Sono previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico o a isolamento fiduciario. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
– INGRESSI IN ITALIA DAL REGNO UNITO
Per il Regno Unito (esclusi isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali, cui si applica il normale regime previsto per i Paesi in elenco E):
– L’Ordinanza 9 gennaio 2021, prorogata fino al 5 marzo, prevede, in linea generale, il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Regno Unito nei 14 giorni precedenti al tentativo di ingresso in Italia. Il traffico aereo è consentito, ma solo a determinate condizioni.
– Possono entrare/rientrare in Italia, dopo un soggiorno/transito in Regno Unito nei 14 giorni precedenti, a condizione di non presentare sintomi compatibili con COVID-19, solamente le persone che hanno residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 e le persone che si trovino in stato di assoluta necessità. Entrambe le condizioni sono da autocertificare. L’autocertificazione è soggetta a controllo a parte delle autorità competenti.
– A coloro che rientrino in una delle due categorie precedenti, l’ingresso/rientro in Italia è consentito, a condizione di:
a) presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il secondo test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) indipendentemente dal risultato del test, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
– A coloro che non rientrano nei criteri indicati (residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 o assoluta necessità), continua ad applicarsi il divieto di ingresso, nei termini previsti dalle Ordinanze 9 gennaio 2021.
– A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del DPCM 14 gennaio 2021, le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.